Art. 19.
(Modifica all'articolo 3 della legge
1o dicembre 1970, n. 898).

      1. Alla lettera b) del numero 2) del comma 1 dell'articolo 3 della legge 1o dicembre 1970, n. 898, e successive modificazioni, le parole: «due anni» sono sostituite dalle seguenti: «un anno».

 

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